SEPARAZIONE, DIVORZI E SCIOGLIMENTO DI UNIONE CIVILE

Ultima modifica 8 giugno 2023

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste in caso di separazione, divorzio e scioglimento di unione civile, è possibile per coloro che intendano procedere consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di un legale per parte oppure se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione,  divorzio o scioglimento di unione civile innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Negoziazione assistita da Avvocati

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo, tassativamente entro 10 giorni, all’Ufficiale di Stato civile del Comune dove l’atto di matrimonio è registrato.

Procedura davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune

I coniugi possono comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza oppure dove l’Atto di matrimonio/Unione Civile è registrato, per concludere un accordo di:

-   separazione
-   divorzio
-   modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio
-   scioglimento di unione civile

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. L'accordo può contenere solo pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile). L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Normativa

Legge n. 162/2014, art. 12

Contatti

Ufficio Anagrafe

Email: protocollo@comune.cerroallambro.mi.it

Telefono:02/982040.44/48

Pec: cerroallambro@pacertificata.it


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