COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

Ultima modifica 8 giugno 2023

L’Unione Civile, regolata dalla Legge 76/2016, viene costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile con la quale le parti si scambiano il reciproco consenso a condividere la vita ed assumono reciproci obblighi.

Le parti, quando si uniscono, hanno infatti la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione oppure la legge straniera applicabile ai loro rapporti patrimoniali (se una o entrambe le parti sono cittadini stranieri). Invece, qualora non si optasse per la separazione dei beni o la legge straniera del caso, saranno soggetti al regime della comunione dei beni.

Possono unirsi civilmente i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari maggiorenni, dello stesso sesso e di stato libero.

Procedura

La richiesta di costituzione dell'unione civile prevede che le parti dichiarino davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di loro scelta: i propri dati anagrafici, l'intenzione di costituire unione civile e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento. Tale richiesta viene formalizzata con la redazione di un verbale redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile e sottoscritto dallo stesso unitamente alle parti.

Dal giorno dopo il processo verbale può avvenire la costituzione dell’Unione Civile, che deve comunque essere costituita entro 180 giorni.
Il Sindaco o un suo delegato, vestito in forma ufficiale, officerà la costituzione dove le parti dichiareranno di volersi unire civilmente alla presenza di due testimoni comunicando la scelta del regime patrimoniale.
Verrà data lettura dei commi 11 e 12 dell’art. 1 della Legge 76/2016.
L’atto così formato verrà sottoscritto dall’Ufficiale dello Stato Civile, dalle parti e dai testimoni.

Documentazione da presentare

In sede di richiesta della costituzione dell'Unione Civile è necessario presentare un documento di identità delle parti e, in caso di cittadini non italiani, il Nulla Osta rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio Paese.
Successivamente sarà richiesto di indicare le generalità dei testimoni, con le copie dei relativi documenti di identità.

Non è possibile costituire Unioni Civili nei seguenti casi:
-  sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
-  sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il Pubblico Ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’Unione Civile. In tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
-  sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano infatti le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
-  sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Se una o entrambe le parti o non conoscono la lingua italiana dovranno essere assistiti da un interprete (munito di documento d'identità valido), del quale comunicheranno con congruo anticipo le generalità. L'interprete dovrà assisterli sia durante le pubblicazioni sia durante la celebrazione della cerimonia. L'Ufficio non fornisce l'interprete.

Contatti

Ufficio Anagrafe

Email: protocollo@comune.cerroallambro.mi.it

Telefono:02/982040.44/48

Pec: cerroallambro@pacertificata.it


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