CONVIVENZA DI FATTO

Ultima modifica 7 giugno 2023

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G. n. 118) riguardante la" Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (art. 1, commi dal 36-65).

Le convivenze di fatto riguardano coppie omosessuali e eterosessuali, maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione di residenza o abitazione.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero.
L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.

I conviventi di fatto possono esercitare diversi diritti La convivenza di fatto può (e non deve) essere disciplinata da un contratto

 redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

In seguito alla costituzione della convivenza di fatto, è possibile richiedere la relativa certificazione.

Documentazione da presentare

Gli interessati devono presentare il modulo di dichiarazione sottoscritto da entrambi, con le copie dei documenti di identità, con le seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo:cerroallambro@pacertificata.it
  • via e-mail all’indirizzo:anagrafe@comune.cerroallambro.mi.it
  • con raccomandata indirizzata a:Comune di Cerro al Lambro - Ufficio Anagrafe - P.zza Roma, 11 - 20070 Cerro al Lambro (MI)

    Cancellazione convivenza di fatto

    La cancellazione della convivenza di fatto avviene nei seguenti casi:

    • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Cerro al Lambro 
    • di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
    • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate, da trasmettere con le stesse modalità previste per la dichiarazione di convivenza di fatto).

Nel caso di richiesta di cancellazione formulata da una sola delle parti interessate, il Comune provvederà a inviare una comunicazione all'altro componente .

Contatti

Email: protocollo@comune.cerroallambro.mi.it

Telefono:02/982040.44/48

Pec: cerroallambro@pacertificata.it


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