Autocertificazione

Ultima modifica 8 agosto 2022

L'autocertificazione è una dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti e in modo definitivo le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti. 

È prodotta e sottoscritta direttamente dall'interessato che ha bisogno di dichiarare dati e informazioni personali alle pubbliche amministrazioni e alle società concessionarie di pubblico servizio. Questi soggetti hanno l’obbligo di accettarla al posto dei normali certificati. A partire dal 01/01/2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi.

ATTENZIONE: A partire dal 15 settembre 2020, con il decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 (noto come decreto semplificazioni), anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

Si possono avvalere dell'autocertificazione:

  • i cittadini italiani e comunitari

  • i cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
           - sono legalmente residenti in Italia
           - la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

L’autocertificazione è gratuita e non necessita né di bollo né di firma autenticata: l'interessato firmerà la dichiarazione e la presenterà direttamente all'ufficio competente, allegando fotocopia di un documento d'identità.

Anche sul portale di ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ogni cittadino può consultare i propri dati anagrafici (generalità, composizione della famiglia, stato civile ecc.) e può inoltre stampare autocertificazioni precompilate pronte da firmare e consegnare.

Validità

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità dei documenti che sostituiscono.

Casi particolari

- Minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
- Interdetti: può dichiarare il tutore;
- Inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- Chi non sa o non può firmare deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
- Chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figlio, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot